IL MINISTRO DELLA SANITA'
    Visto  il  decreto-legge  25  marzo  1996, n. 160, recante misure
urgenti per l'efficacia dell'azione amministrativa  nel  settore  dei
medicinali e dei presidi medico-chirurgici;
    Visto,  in particolare, quanto previsto dai comma 7 e 8 dell'art.
1 del citato decreto-legge, secondo i quali il Ministro della sanita'
individua con proprio decreto, entro il 6 aprile 1996, l'elenco delle
domande sia dei medicinali che  dei  presidi  medico-chirurgici  alle
quali non si applicano le disposizioni del decreto-legge stesso;
                              Decreta:
                           Articolo unico
    1.  Le domande di cui alla lettera a) del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge  25  marzo  1996,  n.   160,   sono   quelle   elencate
nell'allegato   1  al  presente  decreto  che  ne  costituisce  parte
integrante.
    2. Le domande di cui alla lettera b) del comma 7 dell'art. 1  del
decreto-legge   25   marzo   1996,   n.  160,  sono  quelle  elencate
nell'allegato  2  al  presente  decreto  che  ne  costituisce   parte
integrante.
    3.   Il   presente  decreto  ha  effetto  dal  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 11 aprile 1996
                                                Il Ministro: Guzzanti